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Come presentare istanza di reclamo/mediazione fiscale: la mossa vantaggiosa per evitare il giudizio

📅 20 Agosto 2026✍️ di Alba Maggiolini⏱️ 5 min di lettura

Tra imprese e fisco la scelta giusta spesso vale più del colpo di reni finale. Negli anni in cui ho seguito la contabilità di tante PMI emiliane, dall’officina di Reggio Emilia al forno di Modena, ho visto l’istanza di reclamo/mediazione trasformare avvisi salati in accordi sostenibili. È una strada concreta, rapida e in molti casi vantaggiosa per evitare il contenzioso formale.

Che cos’è l’istanza di reclamo/mediazione fiscale e perché conviene?

È un tentativo stragiudiziale per chiudere la lite con l’Ufficio prima del processo, obbligatorio per molte controversie di valore contenuto. Consente di rinegoziare la pretesa, ridurre le sanzioni e risparmiare tempi e costi del giudizio.

La procedura è disciplinata dall’art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992 e serve a trovare un accordo con l’ente impositore su atti impugnabili, senza passare subito dalla Corte di giustizia tributaria. Sul campo, quando ben argomentata e supportata da documenti solidi, ha chiuso partite che in aula avrebbero richiesto mesi, se non anni.

Quando è obbligatoria e per quali atti si può presentare?

È obbligatoria per molte liti di valore non superiore alla soglia fissata dalla legge (attualmente 50.000 euro, salvo aggiornamenti). Si applica di regola contro atti dell’Agenzia delle Entrate: avvisi di accertamento, atti di irrogazione sanzioni, ruoli e altri atti impugnabili.

Rientrano gli atti elencati nell’art. 19 del decreto sul processo tributario: si va dai classici avvisi IVA e imposte dirette fino a cartelle e comunicazioni esattoriali nei casi previsti. Restano esclusi alcuni procedimenti speciali o atti di altri enti quando la norma non li ricomprende. Prima di partire, verificate valore della controversia e natura dell’atto: sono i due semafori che dicono se la mediazione è obbligatoria o solo opportuna.

Come si compila e si invia l’istanza passo passo?

Si redige un atto scritto con i motivi del reclamo e, se utile, una proposta di mediazione economica. Si invia all’Ufficio che ha emesso l’atto entro il termine per impugnare, preferibilmente via PEC.

Ecco la checklist operativa che uso con i clienti:

  • Intestazione all’Ufficio emittente, con riferimenti dell’atto (numero, data, annualità).
  • Dati del contribuente e del rappresentante (con delega/procura).
  • Oggetto: “Istanza di reclamo e proposta di mediazione ex art. 17-bis”.
  • Motivi di fatto e di diritto, chiari e sintetici, con allegati di prova (contabilità, contratti, corrispondenza).
  • Eventuale proposta transattiva: importi, rideterminazione imponibile, riduzione sanzioni, rateazione.
  • Richiesta di sospensione in via amministrativa dell’esecuzione, se c’è urgenza e periculum.
  • Firma autografa o digitale; elenco allegati; indicazione PEC per le comunicazioni.

Invio: PEC all’indirizzo ufficiale dell’Ufficio o consegna a mano con protocollazione. Conservate la ricevuta di accettazione/consegna: fa fede per i termini. Nei casi che ho seguito, un allegato tecnico contabile ben costruito ha spesso fatto la differenza più del “tono” dell’atto.

Quali sono tempi, scadenze e sospensioni da conoscere?

L’istanza va presentata entro 60 giorni dalla notifica dell’atto. Da quel momento, i termini per impugnare restano sospesi per 90 giorni, durante i quali l’Ufficio valuta e può negoziare.

Se si raggiunge l’accordo, si firma un verbale e si paga (o si inizia a pagare) entro i termini indicati nel verbale, di regola entro 20 giorni. In assenza di accordo, allo scadere dei 90 giorni il contribuente può depositare il ricorso: il termine di impugnazione riprende a decorrere per il periodo residuo non consumato prima del deposito del reclamo. Segnatevi tre date chiave in agenda: notifica dell’atto, invio del reclamo, scadenza dei 90 giorni di stand-by.

Quali vantaggi economici e quali rischi rispetto al ricorso in giudizio?

Il vantaggio principale è la riduzione delle sanzioni, che in mediazione scendono in misura significativa rispetto alla pretesa originaria. Inoltre si azzerano i rischi e i costi del primo grado (contributo unificato, difesa tecnica, tempi lunghi).

In molte mediazioni le sanzioni vengono ridotte fino al 35% circa, con possibilità di rateizzare gli importi dovuti. Il rischio principale è investire tempo senza accordo: ma il lavoro fatto confluisce nel successivo ricorso, diventando la base della difesa. Per le PMI con flussi di cassa tirati, chiudere presto e con rate sostenibili spesso è il miglior compromesso possibile.

Cosa succede se l’Ufficio non risponde o rigetta la proposta?

Il silenzio oltre 90 giorni vale come mancata mediazione. In caso di rigetto espresso o tacito, potete impugnare l’atto davanti alla Corte di giustizia tributaria.

Nel ricorso, riprendete motivi e documenti già esposti nell’istanza, aggiornandoli se sono emersi chiarimenti durante il confronto. Non è una sconfitta: capita spesso che la posizione si ammorbidisca in giudizio, anche grazie a quanto emerso nel contraddittorio preliminare. Nei fascicoli che ho seguito, il rigetto non ha impedito di trovare poi una conciliazione in udienza su basi persino migliori.

Posso ottenere la sospensione della riscossione durante la mediazione?

No, la sospensione non scatta automaticamente con il reclamo/mediazione. Potete chiedere una sospensione in via amministrativa all’Ufficio, motivando con i requisiti di gravità e urgenza.

Se la riscossione incalza (pignoramenti, fermi), presentate subito un’istanza motivata all’ente impositore e monitorate la pratica: spesso l’Ufficio si allinea in attesa dell’esito. La tutela cautelare vera e propria è giurisdizionale e si chiede con il ricorso al giudice; ma un buon dialogo in fase di reclamo evita molte corse contro il tempo.

Serve un professionista o posso farcela da solo senza errori?

È possibile farla da soli, ma l’assistenza di un commercialista o avvocato tributarista riduce il rischio di vizi formali e di proposte poco sostenibili. Un’istanza ben costruita sulla contabilità reale è persuasiva e fa risparmiare.

Nei casi emiliani più spigolosi, ho visto imprese passare dall’idea del “tanto non serve” a esiti concreti grazie a perizie contabili e a una proposta che salvaguardasse cassa e rating bancario. La mediazione è tecnica: forma e numeri contano quanto le ragioni di diritto.

Hai poco tempo? Le risposte rapide in una riga

  • Qual è la soglia di valore? In via generale 50.000 euro, salvo aggiornamenti normativi.
  • Entro quando si presenta? Entro 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnabile.
  • Dove si invia? All’Ufficio che ha emesso l’atto, preferibilmente via PEC.
  • Come provo il deposito? Con ricevuta PEC o protocollo di consegna.
  • Le sanzioni si riducono? Sì, in mediazione si applica una forte riduzione rispetto all’originario.
  • Si può rateizzare? Sì, con piani trimestrali secondo i limiti di legge e l’accordo.
  • Se non accettano? Dopo 90 giorni si può andare in giudizio con il ricorso.
  • Serve un modello ministeriale? No, ma l’atto deve contenere tutti gli elementi essenziali.
  • Posso allegare nuovi documenti? Sì, e sono spesso decisivi per la valutazione dell’Ufficio.
  • Quali principi tutelano il contribuente? Quelli dello Statuto dei diritti del contribuente.

Alba Maggiolini

Dopo aver seguito la contabilità di numerose PMI in Emilia, ha affrontato in prima persona verifiche e recuperi crediti. Si impegna a rendere chiare procedure e difese, partendo dalle difficoltà vissute e superate insieme ai clienti locali.