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Come funziona la sospensione della riscossione? Ottieni più tempo sfruttando questa opzione

📅 19 Agosto 2026✍️ di Alba Maggiolini⏱️ 6 min di lettura

Quando la cartella esattoriale arriva in azienda o a casa, l’istinto è correre. Io ho imparato, lavorando con le PMI emiliane, che prima si capisce il terreno e poi si agisce. La sospensione della riscossione è lo strumento che, se usato bene, ferma l’esecuzione e apre una finestra di tempo per verificare errori, recuperare documenti e scegliere la difesa giusta.

Che cos’è la sospensione della riscossione e quando si può chiedere?

La sospensione della riscossione è il congelamento delle azioni esecutive su cartelle e avvisi, mentre si verifica se il debito è davvero dovuto. Si chiede all’ente della riscossione quando esistono motivi oggettivi di non esigibilità (pagato, sgravato, prescritto, sospeso dal giudice). È stata introdotta per evitare pignoramenti ingiusti e dare spazio al controllo documentale.

Parliamo della sospensione “legale” prevista dalla Legge 228/2012, che impone allo stesso agente della riscossione di fermarsi e chiedere conferma al creditore. La uso spesso quando, ad esempio, un’imposta è già stata pagata ma la quietanza non è stata abbinata, oppure quando l’ente ha emesso uno sgravio non ancora recepito nei ruoli.

Non è una sospensione “automatica”: serve un’istanza motivata e documentata. Non vale per il semplice “non riesco a pagare”: la difficoltà economica è terreno della rateizzazione, non della sospensione.

Quanto tempo guadagno con la sospensione e cosa succede nel frattempo?

Con l’istanza correttamente presentata, la riscossione si ferma subito e il blocco può durare fino a 220 giorni. In questo periodo non partono nuovi pignoramenti, fermi o ipoteche, in attesa del riscontro dell’ente creditore. Se l’ente non risponde nei termini, la richiesta si considera accolta e il carico viene annullato.

La logica è: stop immediato, verifica dell’ente, esito entro 220 giorni. Nel frattempo l’agente non può procedere con nuove azioni esecutive o cautelari. Sui profili degli interessi: se la sospensione si conclude con l’annullamento, non si pagano interessi di mora; se invece l’istanza è respinta, riparte la riscossione e possono maturare gli interessi previsti dalla cartella dalla data originaria.

Attenzione al calendario: la sospensione non allunga i termini per impugnare l’atto davanti al giudice. I 60 giorni per il ricorso decorrono indipendentemente; valuto sempre, caso per caso, se affiancare anche la richiesta di sospensione giudiziale.

Come si presenta la domanda di sospensione all’Agenzia Entrate-Riscossione?

La domanda si presenta all’agente della riscossione, oggi Agenzia delle Entrate-Riscossione, con documenti che provano il motivo di non esigibilità. Si può inviare online, via PEC o allo sportello. Serve indicare gli estremi della cartella, il motivo preciso e allegare le prove.

Passi operativi che consiglio in studio:

  • Recupera la cartella o l’avviso (numero identificativo, ente creditore, scadenze).
  • Individua il motivo: pagamento già eseguito, sgravio, sospensione giudiziale, prescrizione/decadenza, errore di persona, doppia imposizione, altra causa di non esigibilità.
  • Prepara gli allegati: ricevute di pagamento, provvedimento di sgravio, ordinanza del giudice, certificazioni dell’ente, documenti di identità e delega se agisci per un’impresa.
  • Invia tramite area riservata del portale AdER (servizio “Sospensione”), PEC agli indirizzi dell’agente territorialmente competente o presentazione allo sportello.
  • Conserva la ricevuta di presentazione e monitora l’esito: AdER trasmette all’ente e attende risposta.

Se l’istanza è incompleta, l’agente può chiedere integrazioni. Preferisco eccedere in documenti, così evito rimbalzi che fanno perdere giorni preziosi.

Quali motivi accettano davvero per bloccare una cartella?

I motivi più solidi sono quelli tipizzati dalla legge e riconducibili a un’oggettiva non esigibilità. Pagamento già effettuato, sgravio emesso, sospensione del giudice o prescrizione sono i casi più efficaci. Anche l’errore di persona o un accertamento annullato rientrano tra i motivi.

In pratica, funzionano:

  • Pagamento già avvenuto: quietanze, F24, bonifici, estratti conto con causali chiare.
  • Sgravio dell’ente: provvedimento formale o comunicazione PEC dell’ente creditore.
  • Sospensione/annullamento giudiziale: ordinanza di sospensiva o sentenza.
  • Prescrizione/decadenza: indicazione della norma e delle date che dimostrano lo spirare dei termini.
  • Errore di persona o duplicazione del carico: atti intestati a soggetto diverso o ripetizione della stessa pretesa.

Quello che non funziona: “non ho liquidità”, “aspetto un incasso”. Per questi casi si va su rateizzazione o, se aperte, definizioni agevolate.

La sospensione ferma pignoramenti, fermi e ipoteche già avviati?

Sì, la sospensione ferma nuove azioni e congela quelle non ancora concluse. Se le somme pignorate non sono state assegnate al creditore, restano bloccate in attesa dell’esito. Fermi e ipoteche possono essere sospesi e, in caso di accoglimento, cancellati.

Nei pignoramenti presso terzi, se l’istituto non ha ancora versato le somme, l’effetto pratico è lo stop al trasferimento. Per fermi e ipoteche iscritti, chiedo sempre espressamente la sospensione e poi la cancellazione a esito favorevole, allegando il provvedimento di accoglimento.

Se il denaro è già stato assegnato con ordinanza, la sospensione non lo fa rientrare automaticamente: serviranno ulteriori passaggi, spesso con il giudice o con istanze di rimborso all’ente creditore.

Posso chiedere la sospensione se sto rateizzando o facendo ricorso?

Sì, ma con logiche diverse. La rateizzazione blocca le azioni finché sei in regola con i pagamenti, senza bisogno di sospensione separata. Se stai facendo ricorso, la sospensione cautelare la chiede il tuo legale al giudice tributario.

Quando rateizzi, la posizione è “in regola” e l’agente non procede; uso la sospensione solo se c’è anche un motivo di non esigibilità (ad esempio sgravio già deciso ma non recepito). Con il ricorso, l’arma è la sospensiva giudiziale, che si fonda su fumus boni iuris e periculum in mora; il riferimento è il rito tributario e le sue cautele.

In alcuni casi adotto un doppio binario: istanza di sospensione legale per bloccare subito, e richiesta di sospensiva al giudice per consolidare il blocco fino alla sentenza, secondo le regole del processo.

Cosa rischio se la richiesta viene respinta o manca un documento?

Se la sospensione è respinta, ripartono le azioni di riscossione e i termini per pagare o impugnare tornano stringenti. Un’istanza incompleta può essere archiviata, ma spesso è possibile integrare in tempi stretti. Il piano B è ricorrere subito agli strumenti alternativi: ricorso, rate, o interlocuzione diretta con l’ente.

Alla ricezione del rigetto, verifico la motivazione: se l’ente non ha esaminato un documento determinante, ripresento un’istanza completa. Se invece il rigetto è sul merito, decido con il cliente tra pagamento, rate o contenzioso. Mai restare fermi: i tempi della riscossione sono rigidi.

Come usare la sospensione per ottenere più tempo senza errori?

Prepara il fascicolo prima di premere “invio”: una sospensione ben argomentata vale più di tre integrazioni tardive. Usa la finestra dei 220 giorni per recuperare certificazioni, richiedere lo sgravio formale all’ente e, se serve, impostare il ricorso. Monitora l’esito: se l’ente tace, chiedi formalmente la chiusura per silenzio-assenso.

In studio organizzo così: check-list documentale in 24 ore, invio PEC e caricamento sul portale, promemoria a 30-90-180 giorni per solleciti all’ente creditore, bozza di ricorso “pronto nel cassetto” se emergono criticità. L’obiettivo è trasformare il tempo sospeso in soluzioni, non in attesa passiva.

Domande rapide: risposte in un rigo

Posso sospendere una cartella per semplice difficoltà economica? No, serve rateizzazione: la sospensione legale richiede un motivo di non esigibilità.

La sospensione allunga i 60 giorni per fare ricorso? No, i termini processuali restano autonomi.

Se l’ente non risponde entro 220 giorni cosa succede? La richiesta si intende accolta e il carico è annullato.

Durante la sospensione maturano interessi? Se l’istanza è accolta no; se è respinta si applicano quelli previsti dall’atto.

Posso chiedere sospensione per una multa comunale? Sì, vale anche per entrate locali se ci sono i presupposti.

La sospensione mi ridà subito il DURC? Non automaticamente: dipende dall’ente che rilascia il DURC e dall’esito sulla posizione.

Alba Maggiolini

Dopo aver seguito la contabilità di numerose PMI in Emilia, ha affrontato in prima persona verifiche e recuperi crediti. Si impegna a rendere chiare procedure e difese, partendo dalle difficoltà vissute e superate insieme ai clienti locali.